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 10 - Al di fuori dell'Alfa Romeo
 Normativa automobilistica
 Incentivi e rottamazione

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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Bobby Inserito il - 12/02/2009 : 10:17:47
E' stato pubblicato nella G.U. n. 34 del 11 febbraio 2009 il D.L. 10/02/2009 n. 5, al cui articolo 1 tratta di incentivi all'acquisto di veicoli ecologici. Riporto di seguito il testo dell'articolo in oggetto:


Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale
ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5»
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e'
concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro
2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso un
contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il
veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia
emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5»,
nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas
metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e
229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e'
incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un
motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1»,
realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al
comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita'
per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con
contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui
all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui
ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica
ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi
anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o
servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore
del trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno
2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del
Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano
un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non
inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione
spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica
utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e'
finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12
sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano
prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che
effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al
25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione
del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei
gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore
a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma
15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della
provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di
inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento
dell'erogazione del finanziamento stesso.

2   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Romeo.78 Inserito il - 12/02/2009 : 21:20:40
Questi contributi non servono solo ad aiutare le famiglie ma anche a rilanciare il mercato dell'auto, quindi anche se e' come dici tu Luigi va bene lo stesso.
llengui Inserito il - 12/02/2009 : 17:50:26
con una legge così complicata, qualcuno li prenderà questi soldi?

questi aiuti servono per sbloccare settori in crisi quando il mercato è sonnolento, non per mancanza di soldi ma per mancanza di vere necessità.
ora invece ci troviamo in un periodo proprio di mancanza di soldi, per cui il problema principale non è cambiare l'auto ma poter acquistare i beni di prima necessità, per cui credo che di questi soldi ne beneficeranno quelli che già li hanno e approfitteranno della situazione per cambiare auto prima del previsto.




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