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 10 - Al di fuori dell'Alfa Romeo
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 Multe da annullare

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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
llengui Inserito il - 17/10/2009 : 13:04:09
"La multa si deve annullare se l'indirizzo è sbagliato"
<Le raccomandate con le notifiche vanno effettivamente recapitate>

Le raccomandate, ricostruisce la sentenza 19323 della seconda sezione civile della corte di cassazione, "non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza>
In una delle notifiche, poi risultava errato il numero civico presso il quale risultava essere stata fatta la notifica da parte dell'ufficiale notificante.
La Cassazione ha fatto notare diversi errori di notifica che rendevano nulle le multe, vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta di casa dell'avviso di deposito delle multe in comune.

I supremi giudici mettono in chiaro che "non si può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così di tutelare i propri interessi.



3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Boxer33.mo Inserito il - 18/10/2009 : 13:19:28
Grazie per la notizia, sperando comunque di non averne bisogno
Romeo.78 Inserito il - 17/10/2009 : 20:09:09
Una notizia davvero molto utile.
llengui Inserito il - 17/10/2009 : 13:09:05
un mio consiglio pratico è:

accettate gli atti giudiziari solo se il nome, il cognome, l'indirizzo con relativo numero civico sono perfetti.
basta uno solo di questi elementi sbagliati per non riconoscersi nel destinatario.
a questo punto il postino deve rinviare al mittente la raccomandata, specificando che il destinatorio "è sconosciuto".
questo è un nostro diritto.

a questo punto il mittente deve riaprire la pratica e inserire i dati giusti, in modo perfetto, altrimenti, dice la sentenza della corte di cassazione, si può impugnare il provvedimento.






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